Assolvimento Obbligo Scolastico L.296/06
La legge n. 27 del 3 Febbraio 2006 fissa con l’articolo 1Bis le norme in materia di scuole non statali.
Definisce “Scuole non-paritarie” quelle che svolgono un’attività organizzata d’insegnamento e che dispongono dei requisiti e delle condizioni di funzionamento previsti dalla legge.
Ha istituito un apposito “Albo delle Scuole non-paritarie” al quale concede l’iscrizione con decreto ministeriale previo accertamento ispettivo.
Precisa infine che le sedi d’insegnamento prive delle condizioni illustrate “non possono assumere la denominazione di SCUOLA e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (OBBLIGO SCOLASTICO).
Il Centro Studi Liguria dispone dell’iscrizione all’ albo suindicato ottenuta con D.M. n. 459 del 23.06.09 e può quindi accogliere studenti di età inferiore ai 16 (sedici) anni per l’assolvimento obbligatorio.